STATUTO “La Tigre e la Gru A.S.D.”

COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1

E’ costituita l’Associazione Sportiva Dilettantistica denominata “La Tigre e la Gru A.S.D.” con sede in Via Juvarra n. 75 in Venaria Reale (To) Cap 10078;
essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

Articolo 2

L’Associazione può svolgere attività nei settori dello sport e della promozione sportiva in genere in tutte le sue forme e stili, comprese quelle discipline ed attività propedeutiche al mondo sportivo di carattere educativo, pedagogico, culturale e di promozione sociale, oltre alle attività commerciali propedeutiche e/o collegate al mondo sportivo in genere, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di Associazioni Sportive Dilettantistiche. La durata dell’Associazione è illimitata.

Articolo 3

Sono compiti dell’Associazione:
  • Contribuire allo sviluppo sportivo, culturale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, nonché alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive.
  • Promuovere e favorire la diffusione, la conoscenza e la pratica dell’attività sportiva in genere con particolare finalità ed interesse alle Arti Marziali ed alle attività ludico-motorie in genere e discipline ad esse collegate.
  • Avanzare proposte agli enti sportivi e pubblici per un’adeguata programmazione sportiva sul territorio.
  • Organizzazione e rappresentazione di manifestazioni sportive: gare, stage, incontri, dibattiti, lezioni, prove pratiche, allenamenti, raduni per la pratica e la diffusione degli sport praticati, sia in ambienti pubblici che privati, sia all’aperto che al coperto, presso scuole ed enti pubblici e privati e promuovere e gestire, direttamente o a mezzo concessione, l’organizzazione di meeting e conferenze.
  • Promozione, diffusione e la pratica di ogni attività culturale, turistica, ricreativa e del tempo libero al fine di favorire i contatti tra Soci e per completare i programmi di formazione, per attuare le iniziative di studio e di tutela dell’ambiente.
  • Gestione di palestre e di impianti sportivi polivalenti pubblici e privati, ed altri impianti assimilabili.
  • Organizzazione e promozione di convegni, congressi, viaggi, corsi, centri di studio e addestramento nel campo sportivo, educativo, ricreativo, turistico e del tempo libero.
  • Edizione e diffusione di riviste, e di ogni altra pubblicazione connessa alle attività sopra indicate.
  • Avanzare proposte agli Enti Sportivi e pubblici per una adeguata programmazione sportiva sul territorio.
  • Gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sportivo sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede od aprire sedi secondarie in Italia o all’estero, compiendo ogni operazione necessaria alla costruzione, all’ampliamento, all’attrezzamento ed al miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l’acquisizione delle relative aree.

Articolo 4

Il numero dei Soci è illimitato. All’Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi; tutti i Soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee Sociali. La qualifica di Socio dà diritto a frequentare la sede sociale ed eventuali sedi secondarie, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Articolo 5

Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda scritta di ammissione a Socio al Consiglio Direttivo o alla persona da esso incaricata.

Articolo 6

La presentazione della domanda di ammissione, a discrezione del Consiglio Direttivo dell’Associazione, dà diritto a ricevere, anche immediatamente, la tessera sociale. Nel caso la domanda venga respinta l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l’Assemblea Ordinaria.

Articolo 7

I Soci hanno diritto di frequentare i locali dell’Associazione ed eventuali sedi secondarie e di partecipare alle attività organizzate dall’Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

Articolo 8

    I Soci sono tenuti:

  • al pagamento della tessera sociale;
  • al pagamento delle eventuali quote e contributi sociali annuali, come ad es. la quota annuale di iscrizione, o periodici in funzione alla partecipazione ad attività istituzionali periodiche;
  • all’osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali.

Articolo 9

I Soci che cessano di appartenere all’Associazione, sono espulsi o radiati nei seguenti casi:

  • dimissioni volontarie;
  • quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
  • quando si rendono morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
  • radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo;
  • quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione.

Articolo 10

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

  • dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;
  • dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione;
  • da eventuali fondi di riserva.

Articolo 11

Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

Articolo 12

Il rendiconto economico comprende l’esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all’assemblea entro il 30 aprile dell’anno successivo.

Articolo 13

Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell’associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l’acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all’Associazione stessa.

Articolo 14

Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie.

Articolo 15

L’Assemblea Straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio lo reputi necessario o ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei Soci.

Articolo 16

In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci.

Articolo 17

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria.

Articolo 18

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, od a scrutinio segreto.

Articolo 19

L’Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa.

Articolo 20

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri, eletti dai Soci Fondatori al momento della costituzione o dall’Assemblea dei Soci.

Articolo 21

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta all’anno e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne facciano richiesta la metà più uno dei consiglieri.

Articolo 22

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

  • Redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall’assemblea dei Soci;
  • Redigere il rendiconto economico/finanziario da sottoporre all’Assemblea dei Soci;
  • Fissare le date delle Assemblee Ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai Soci;
  • Decidere sull’impiego del residuo del bilancio da sottoporre all’Assemblea;
  • Redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività;
  • Adottare, qualora si dovessero rendere necessari, i provvedimenti di radiazione verso i Soci;
  • Deliberare sulle ammissioni o meno dei nuovi Soci, qualora si verifichi tale necessità;
  • Favorire la partecipazione dei Soci all’attività dell’Associazione.
  • Articolo 23

    Il Presidente rappresenta l’Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.

    Articolo 24

    In caso di scioglimento l’Assemblea delibera sulla destinazione del patrimonio residuo.

    Articolo 25

    Si stabilisce che l’Associazione si affilia ad uno o più Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. e ne riconosce gli Statuti.

    Articolo 26

    Per qualunque controversia sorgesse in dipendenza dalla esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di contenzioso, i Soci si impegnano a non aderire ad altra autorità oltre all’Assemblea dei Soci.

    Articolo 27

    Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.

    Letto, confermato e sottoscritto in Venaria Reale (To) il 01.05.2015.